STORIA DI ORDINARIA INGIUSTIZIA

La storia assurda del Maresciallo Lo Zito è in continua evoluzione e si cerca di aggiornarla continuamente.. i Provvedimenti dciplinari aumentano così come i Trasferimenti.. Il Blog contiene numerosissimi articoli e documenti scaricabili a prova dei fatti che vengono denunciati.. basta sfogliare le numerose pagine per rendersi cono...
BUONA LETTURA

venerdì 15 giugno 2012

La gestione del personale militare volontario.......


 presentata da
AUGUSTO DI STANISLAO
lunedì 11 giugno 2012, seduta n.647

Al Ministro della salute, Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro della difesa.  - Per sapere - premesso che:

l'associazione italiana della Croce rossa, ente di diritto pubblico, svolge la sua opera su tutto il territorio nazionale grazie agli oltre 150 mila dipendenti volontari e soci attivi appartenenti all'organizzazione, e oltre 5.000 dipendenti;

la gestione del personale militare volontario, comporta periodici richiami in servizio attivo del medesimo personale iscritto nei ruoli del corpo militare della Croce rossa italiana, per essere quindi riassegnato ai comitati provinciali della medesima Croce rossa;

 il capitano Mario Martinez è iscritto nei ruoli degli ufficiali del corpo militare della Croce rossa italiana dall'11 novembre 1983, ed ha ricoperto, sino al 1991, numerosi incarichi di elevata responsabilità, mediante richiami periodici (con una media di 3 o 4 volte all'anno), ottenendo anche un elogio formale per il servizio prestato;

senza alcuna apparente motivazione, a decorrere dal 26 settembre 1991, veniva stabilmente posto in congedo, ad eccezione di un breve periodo compreso tra il giugno 2003 e luglio 2003, nel quale veniva richiamato per partecipare alla missione umanitaria in Iraq, presso l'ospedale di Bagdag;

dopo anni di congedo il capitano Martinez, presenta numerose istanze per chiedere di essere richiamato in servizio;

istanze di pari contenuto venivano, peraltro, inoltrate anche, direttamente ed autonomamente, dai direttori dei comitati di Parma e di Bari, i quali, in ottemperanza all'espresso invito del comitato centrale di indicare i nominativi dei soggetti da richiamare (circolare del 10 novembre 2004 prot. n. 0072844/04), indicavano espressamente il capitano Martinez quale scelta preferenziale, in considerazione della esperienza e della professionalità posseduta, rilevando che il richiamo dello stesso sarebbe stato del tutto indispensabile quale fondamentale supporto d'ordine amministrativo e per la gestione dell'autoparco;

tutte le istanze inoltrate ai vertici della Croce rossa italiana, sia da parte del Martinez che dei due comitati territoriali, venivano evase con risposte negative e/o evasive e contraddittorie, mentre, contestualmente, venivano richiamati in servizio dal comitato centrale altri militari;

i dubbi di legittimità avanzati dal Martinez venivano confermati e rafforzati dalla ispezione condotta dall'ispettorato generale di finanza presso il Ministero dell'economia e delle finanze, conclusa con la relazione del 6 agosto 2008 conclusa con la relazione del 6 agosto 2008 (doc. n. 23), che ha sollevato numerose censure;

sempre secondo il capitano Martinez il vertice amministrativo della Croce rossa italiana, in spregio ai principi che sorreggono l'ordinamento dell'ente, avrebbe sistematicamente violato il principio di rotazione del personale, dando luogo di fatto all'illegittima stabilizzazione del personale che da anni viene richiamato senza soluzione di continuità;

tuttavia, nonostante l'espressa denuncia dell'organo ministeriale, con ordinanza n. 142 del 17 aprile 2009 (annullata in parte qua con sentenza n. 38855/2010 del Tar Lazio, confermata con sentenza n. 2141/2011 del Consiglio di Stato), il commissario straordinario, pur richiamando in premessa la suddetta ispezione disponeva (nuovamente) la proroga in servizio sino al 31 dicembre 2009 del medesimo personale già richiamato;

scaduto il periodo di efficacia della predetta ordinanza, la Croce rossa italiana ha ancora una volta adottato l'ordinanza n. 417/2009 con la quale sono stati nuovamente prorogati in servizio i medesimi militari, escludendo ancora una volta il 1o capitano Martinez;

con due ricorsi, successivamente riuniti, si impugnavano le due sopra citate ordinanze;

 
con sentenza n. 38855/2010, il TAR Lazio, in accoglimento dei superiori ricorsi, annullava i provvedimenti impugnati nella parte in cui il capitano Martinez non era inserito nell'elenco dei richiamati, ordinando l'immediato richiamo in servizio dello stesso, condannando la Croce rossa italiana al pagamento della spese legali;

la superiore sentenza veniva appellata dalla Croce rossa italiana innanzi al Consiglio di Stato, il quale, preliminarmente, rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, condannando la Croce rossa italiana al pagamento delle spese legali relative alla fase cautelare e, successivamente, con sentenza n. 2141/2012, respingendo definitivamente l'appello proposto dalla Croce rossa italiana, affermava che: «gli atti in questione (il cui effetto era stato nel senso di consentire la stabilizzazione di fatto di circa 370 unità di personale per un periodo ultraquinquennale) si pongono in contrasto con il tendenziale principio della concorsualità dell'accesso agli impieghi e del carattere paradigmatico delle assunzioni a tempo indeterminato per far fronte ad esigenze di servizio di carattere non temporaneo della Croce rossa italiana;

ulteriori profili di incongruità e contraddittorietà sono ravvisabili in capo all'operato dell'amministrazione la quale, nel dichiarato intento di superare un assetto palesemente contra legem (rilevato dagli Ispettori del Ministero dell'economia e delle finanze), aveva - per un verso - apposto un termine (a sanatoria ed ex post) ai numerosissimi richiami a suo tempo disposti; ma aveva - per altro verso - contestualmente disposto l'ulteriore proroga di tali richiami per altri due anni, in tal modo palesando un comportamento di fatto elusivo dei medesimi principi cui - pure - affermava di volersi conformare;

l'operato dell'amministrazione era, altresì, caratterizzato da palesi profili di contraddittorietà in relazione alle numerose istanze di richiamo in servizio avanzate dall'odierno appellato. Ed infatti, per un verso l'amministrazione aveva più volte affermato l'inesistenza di esigenze operative le quali giustificassero i richiami, mentre - per altro verso - risulta che l'Ente avesse disposto richiami in servizio - per altro prorogati nel corso degli anni - relativi alla medesima sede e al medesimo periodo cui si riferiva l'istanza del 1o capitano Martinez;

più in generale, le modalità con cui la Croce rossa italiana aveva nel corso degli anni disposto i richiami in servizio e le successive proroghe, risultavano illegittime per la mancata, previa, fissazione di criteri univoci volti ad orientare ex ante il potere di richiamo»;

per tali motivi, il Consiglio di Stato confermava la sentenza di primo grado, condannando la Croce rossa italiana al pagamento delle spese legali anche del secondo grado di giudizio;

«nel corso del presente giudizio è, invece emerso: a) che l'ente aveva proceduto nel corso degli anni ad assumere personale anche nelle ipotesi e nelle aree geografiche in cui, nell'ambito del precedente giudizio, aveva negato di aver effettuato richiami»;

ciò nonostante, la Croce rossa italiana continuava a non provvedere al richiamo del 1o capitano Martinez, costringendolo a proporre, altresì, ricorso per l'ottemperanza con sentenza del TAR Lazio 236/12 che la Croce rossa italiana impugna anche questa al Consiglio di Stato;

le sentenze non vengono preso in considerazione dal rappresentante legale della Croce rossa italiana, che continua a voler mortificare tutti i soggetti, compresi quelli istituzionali;

successivamente, con ordinanze nn. 148/12 e, da ultimo, 186/12, la Croce rossa italiana, ancora uno volta in spregio ai principi di cui alle sentenze sopra citate del TAR Lazio e del Consiglio di Stato, proroga in servizio a quanto consta all'interrogante sempre i medesimi soggetti;

si evidenzia come la Croce rossa italiana, continui, pervicacemente, ancora oggi a disattendere le indicazioni della ricordata ispezione ministeriale, nonché i puntuali precetti impartiti dalle autorità giudiziali con le indicate pronunce;

l'interrogante in un precedente atto di sindacato ispettivo, che ad oggi non ha ricevuto risposta, ha portato all'attenzione del Governo la vicenda che vede coinvolta la Croce rossa italiana nelle puntuali disattese indicazioni impartite dalle autorità giudiziali -:

quali iniziative intenda assumere il Governo al fine di verificare la congruità delle dichiarazioni del commissario Rocca;

se non ritenga che, al contrario di quanto affermato dal commissario straordinario, non comporti un danno per l'erario proprio il non porre in esecuzione le sentenze di cui in premessa, continuando a non richiamare il Capitano della Croce rossa italiana Martinez in servizio;

se il Governo non ritenga di dover verificare i motivi per cui l'attuale Commissario straordinario perseveri nel richiamare sempre lo stesso personale militare continuando a disattendere le indicazioni della ricordata ispezione ministeriale del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché i puntuali precetti impartiti dalle autorità giudiziali con le indicate pronunce;

se e quali iniziative urgenti intenda assumere al fine di garantire l'immediato richiamo in servizio del capitano Mario Martinez da parte della Croce rossa italiana, come disposto dalla sentenze del Tar e del Consiglio di Stato.(4-16516)
 

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